Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata dalla valutazione della condizione economica. Viene erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituisce il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).
Il REI si compone di due parti:
1 - un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2 - un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.
La domanda, redatta su modulo predisposto da INPS, può essere presentata dall'interessato o da un componente del nucleo familiare presso l'ufficio protocollo del Comune.
Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
Requisiti Familiari
il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
Requisiti economici
Altri Requisiti
Per coloro che hanno tre figli minori e non hanno presentato domanda per assegno al nucleo, dovranno presentarsi con il riferimento dell’iban, in quanto verrà accreditato anch’esso sulla carta prepagata Rei.
Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all'INPS entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L'INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta Rei e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda.
Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato. Tuttavia per l'anno 2018 l'INPS dispone il versamento del beneficio anche in assenza della sottoscrizione del progetto personalizzato, ma resta sospeso se la comunicazione di avvio del progetto non viene inviata all'INPS entro sei mesi dalla prima erogazione.
I livelli mensili massimi del beneficio, determinati in base alla quantità di individui che compongono il nucleo familiare, ammontano a:
1 persona: 187,50 €
2 persone: 294,38 €
3 persone: 382,50 €
4 persone: 461,25 €
5 e più persone: 485,40 €
In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale.
Il versamento avviene mensilmente attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. Metà dell’importo potrà essere prelevato in forma di contante.
Variazioni stato di famiglia
In caso di variazione del nucleo familiare, in corso di fruizione del beneficio, deve essere presentata una nuova DSU aggiornata, fermi restando il mantenimento dei requisiti, entro due mesi dalla variazione. Nell’ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall’applicazione delle sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.
Variazioni dei redditi
In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del ReI, i componenti del nucleo sono tenuti, pena la decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS:
- Il reddito annuo previsto del componente la cui situazione lavorativa è variata entro 30 giorni dall'inizio
- il reddito annuo previsto del componente in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio.
Condizioni da rispettare
I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.
Mediante il modulo (COD.MV56) allegato dovranno essere comunicate all'INPS le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei beneficiari del ReI e/o per attestare eventuali redditi da lavoro che non siano stati valorizzati nell'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. La persona interessata dovrà informare l’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.
Carta Acquisti
Dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.
Compatibilità con altri trattamenti
In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti del nucleo familiare, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti.
Integrazioni, sanzioni e decandenza dal beneficio
In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’INPS si avvarrà del diritto di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.
La circolare INPS prevede sanzioni, sospensioni e decadenze dal beneficio.
Legge 15 marzo 2017 n.33
Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.147
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