Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997
Valutazione Impatto acustico
Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti:
a) Titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 6 della L. 349/1986
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
b) Richiedenti il rilascio
- di conessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive;
Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la valutazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.
La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.
Attività rumorose temporanee
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:
- cantieri edili e stradali
- spettacoli itineranti
- manifestazioni musicali e di intrattenimento
- manifestazioni popolari
- altre attività non continuative
Sono da escludersi tutte le attività ripetitive.
Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del Regolamento comunale (Vedi Sezione "Documenti e modulistica")
Sono previste due tipologie di deroga:
- deroga ai limiti di zona, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che rispetta limiti ed orari fissati nel Regolamento, ovvero, “Deroga semplificata per attività rumorosa temporanea” (allegato 1)
- deroga ai limiti di zona, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che non rispetta limiti ed orari fissati nel Regolamento, ovvero, “Deroga ordinaria per attività rumorosa temporanea" (allegato 2, per i cantieri edili stradali o assimilati - allegato 3, per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico)
- Deroghe semplificate per le attivita rumorose temporanee che rispettano i limiti del Regolamento (Allegato 1- Vedi Sezione "Documenti e modulistica")
L'apposito modulo, debitamente compilato, corredato della documentazione richiesta e della ricevuta di versamento di € 50,00 per "diritti di segreteria", deve essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune, previo apposizione di marca da bollo da € 16,00 almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, per cui si richiede autorizzazione.
Successivamente, se non sussistono motivazioni ostative, il Responsabile del Settore, concede l'autorizzazione richiesta.
Al richiedente verrà data successiva comunicazione per il ritiro dell'Autorizzazione in deroga, presso gli Uffici del Comune - Settore III, munito di una marca da bollo da € 16,00 e di un valido documento d'identità.
- Deroghe ordinarie per le attività rumorose temporanee che non rispettano i limiti del Regolamento (allegato 2, per cantieri / allegato 3, per maniferstazioni - Vedi Sezione "Documenti e modulistica")
L'apposito modulo, debitamente compilato, corredato della documentazione richiesta, ovvero, della ricevuta di versamento di € 50,00 per "diritti di segreteria", della ricevuta di versamento alla A.S.L. competente degli oneri relativi al parere obbligatorio e necessario ai fini del corretto iter della pratica, deve essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune, previo apposizione di marca da bollo da € 16,00 almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, per cui si richiede autorizzazione.
Il Responsabile del Settore, esaminata la richiesta, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere obbligatorio della A.S.L. competente (il cui costo* è a carico del richiedente) concede l'autorizzazione richiesta.
Al richiedente verrà data successiva comunicazione per il ritiro dell'Autorizzazione in deroga, presso gli Uffici del Comune - Settore III, munito di una marca da bollo da € 16,00 e di un valido documento d'identità.
* Pagamento da eseguirsi sul C/C postale n. 22570501 intestato a : AUSL Toscana Centro ex ASL 10 Firenze - Servizio Tesoreria - Causale : L. 447/95. Parere cod. tariffario HBISP013 non soggetto a IVA art. 4.
N.B. Riguardo l'importo (soggetto a variazione il primo agosto di ogni anno) verificare l'importo esatto da versare, contattando la AUSL Toscana Centro.
Sono a carico del richiedente gli oneri derivanti da diritti di segreteria e procedibilità della domanda. (DL. 8/1993 - Reg.CC. 36/1997 Del. GC. 97/2016)
Tali oneri sono fissati in € 50,00 e possono essere aggiornati ogni tre anni sulla base dell’indice ISTAT con apposito provvedimento.
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
- Versamento su conto corrente postale n. 131508 intestato a Comune di Vaglia - Servizio Tesoreria (Vedi bollettino postale nella sezione "Allegati")
- Bonifico sul c/c Bancario intestato al Comune di Vaglia, IBAN: IT63R0306938132000100046030
- n. 2 marche da bollo da € 16,00
(una da apporre sulla domanda di Autorizzazione, l'altra da apporre sulla copia dell'Autorizzazione contestualmente al rilascio)
Sono inoltre a carico del richiedente, gli oneri di richiesta del parere obbligatorio alla AUSL Toscana Centro (orientativamente intorno ai 134 €)
da eseguirsi sul C/C postale n. 22570501 intestato a : AUSL Toscana Centro ex ASL 10 Firenze - Servizio Tesoreria. Causale : L. 447/95. Parere cod. tariffario HBISP013 non soggetto a IVA art. 4.
N.B. Riguardo il suddetto versamento (soggetto a possibile variazione il primo agosto di ogni anno) verificarne l'importo corrente contattando direttamente la AUSL Toscana Centro.
Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti:
• Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
• Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori
• Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:
o 5 dB nel periodo diurno;
o 3 dB nel periodo notturno
• Valori di attenzione:
a) se riferiti a un’ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
Il superamento di uno dei due valori (a o b) ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b, comporta l’adozione dei piani di risanamento
Legge n. 447/95 e relativi decreti attuativi
L.R. n.89/98
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