La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni:
1) Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti (per il Comune di Vaglia all’indirizzo PEC comune.vaglia@postacert.comune.vaglia.fi.it). Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
2) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di :
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi
Fissare un appuntamento presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vaglia tel. 055.500.24.24.
Presentare copia dei documenti di identità.
Presentare copia di eventuali sentenze del Tribunale
Per poter separarsi o divorziare in comune (con l'assistenza facoltativa di un avvocato) è necessario:
- che la separazione o il divorzio sia consensuale
- che non vi siano figli minorenni o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap;
Inoltre l'accordo di separazione o divorzio non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Possono rivolgersi al comune di Vaglia che:
- si sono sposati nel comune
- sono residenti (anche un solo coniuge) nel comune
Al momento della firma dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti o POS
Dal momento della firma dell'accordo di separazione / divorzio devono decorrere almeno 30 giorni per la successiva conferma: quindi l'accordo diventa efficace.
Art.6 e 12 della Legge n. 162/2014
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