I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice.
Entrambi i coniugi si presentano all'Ufficio Matrimoni (previo appuntamento, anche telefonico), per effettuare l'atto nel quale dovrà essere dichiarata la data di effettiva riconciliazione.
L'espressa dichiarazione di riconciliazione, da parte di entrambi i coniugi, può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o nel Comune di residenza, laddove coincida con il Comune di residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (presso il quale sia stata fatta la trascrizione del relativo atto).
La documentazione necessaria viene acquisita d'ufficio
• Entrambi i coniugi effettuano la dichiarazione di riconciliazione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile
• L'Ufficio formula il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
• Il cittadino può richiedere l'estratto di matrimonio dove risulteranno certificate tutte le annotazioni di cui sopra.
Gratuito
Termine di conclusione:
Il procedimento si conclude entro 20 giorni.
La competenza:
• Comune ove il matrimonio è stato celebrato
• Comune di residenza (presso il quale è stata fatta la trascrizione del relativo atto).
Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data cui è avvenuta la riconciliazione, anche anticipatamente alla data della stesura dell'atto di riconciliazione
Aiutaci a migliorare! La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie! |