L'ufficio dello Stato Civile del Comune di Vaglia si occupa di:
1) giuramenti per l'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione in seguito al decreto di concessione della Cittadinanza per residenza o matrimonio (art. 10 L. 91/1992).
L'ufficio Stato Civile riceve dalla Prefettura i decreti di riconoscimento della cittadinanza italiana e provvede a convocare gli interessati per la notifica del provvedimento.
In occasione della notifica del decreto viene fissata la data del giuramento dinnanzi al Sindaco o suo delegato. La cittadinanza italiana si acquisisce dal giorno successivo al giuramento.
I figli minori conviventi con il genitore che acquista la cittadinanza italiana diventano anch'essi cittadini italiani.
2) riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana (cittadinanza "jure sanguinis" ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991).
Per poter presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" il cittadino straniero deve essere residente nel Comune di Vaglia.
L'istanza può essere presentata esclusivamente previa richiesta di appuntamento
In occasione dell'appuntamento per la presentazione dell'istanza, l'interessato/a deve presentare:
• istanza di cittadinanza munita di marca da bollo del valore di 16.00 euro
Vedi allegato B per istanza al Sindaco jure sanguinis
• la documentazione elencata nel modello
Vedi allegato A per informativa jure sanguinis
3) dichiarazione dello straniero, nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza (art. 4 comma 2 L. 1991/1992).
Occorre presentarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile tra il 18° e il 19° anno di età per effettuare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.
4) dichiarazione, da parte di chi ha perso la cittadinanza italiana, di volerla riacquistare previa fissazione della residenza sul territorio italiano (art. 13 L. 91/1992).
La dichiarazione deve essere resa presso l'ufficio dello Stato Civile entro un anno dall'iscrizione anagrafica. Occorre presentarsi presso l'ufficio Stato Civile muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.
N.B. Chi, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non ha intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana, può rendere dichiarazione di rinuncia al riacquisto sempre entro l'anno dal rientro in Italia (art. 13 legge 91/1992).
5) soggetti nati in Italia, figli di apolidi o figli di cittadini stranieri che non seguano la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale questi appartengono (art. 1 L. 91/1992).
Coloro i quali si trovano nelle predette condizioni sono cittadini italiani "per nascita", previa presentazione all'ufficio Stato Civile di documentazione che ne dimostri la sussistenza.
Le dichiarazioni per l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia e la rinuncia al riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette a versamento di 200 euro indirizzato al Ministero degli Interni.
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