Si tratta di un'agevolazione sulle tariffe energetiche introdotta dal Governo con D.M. del 28.12.2007. Il bonus è una riduzione della spesa sostenuta dei clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e può essere erogato per disagio economico e per disagio fisico.
La domanda deve essere presentata al comune di residenza e rinnovata annualmente entro l'undicesimo mese dell'agevolazione in corso di fruizione.
Il Bonus per disagio fisico non è soggetto al rinnovo annuale
PER DISAGIO ECONOMICO
Il richiedente deve essere un cliente domestico titolare di un contratto di fornitura elettrica, appartenente ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a:
DISAGIO FISICO
Cliente domestico presso il quale vive un soggetto in gravi condizioni di salute, mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali, senza limitazioni di reddito, residenza e potenza impegnata.
La richiesta, dopo i controlli da parte del comune, viene inoltrata tramite piattaforma SGATE all'azienda fornitrice che restituisce l'esito. Se l'esito è positivo, l'agevolazione verrà applicata dopo due mesi dalla data di presentazione, la riduzione sarà evidenziata nella fatture.
Eventuali variazioni che intervengono durante i 12 mesi di durata dell'agevolazione, relative al numero dei componenti familiari o alla situazione reddituale possono essere comunicate soltanto al momento del rinnovo. Solo in caso di cambio di residenza il cittadino deve presentare il modulo di variazione di residenza.
DM del 28.12.2007 e ss.mm.
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