Cosa fare in presenza di manufatti in cemento-amianto
(vedi link Arpat > Cosa fare in presenza di manufatti in cemento-amianto)
La presenza di manufatti in cemento-amianto (meglio conosciuto come "eternit", dal nome del principale prodotto commerciale) genera apprensione e preoccupazione in considerazione dei rischi per la salute che possono derivare dall'esposizione a fibre di amianto in essi contenute.
Occore tenere presente che il rischio dipende dalla probabilità di rilascio di fibre di amianto in aria e/o nel suolo, probabilità che risulta legata allo stato di conservazione del manufatto stesso, in particolare alla sua compattezza.
Dato che l'amianto non è più venduto dal 1994, non tutti i manufatti che potrebbero apparire come contenenti amianto, lo sono poi effettivamente, in questo caso devono riportare la marcatura "Asbestos free".
In caso di sospetta presenza di amianto, e/o incertezza in tal senso, si rende necessario, ai fini della caratterizzazione, effettuare un campionamento del materiale, occorre rivolgersi a laboratori accreditati e che abbiano positivamente superato gli appositi programmi di qualificazione ministeriali.
Una volta stabilito che si è in presenza di amianto, scattano per i proprietari una serie di obblighi, primo fra tutti, la verifica dello stato di conservazione da cui può emergere la necessità di:
a) intervenire con un'operazione di bonifica/isolamento
b) rimuovere e smaltire il manufatto
In Toscana, per la verifica dei manufatti contenenti amianto e in particolare delle coperture, occorre riferirsi alla Delibera del C.R.T. n. 102 dell'08 aprile 1997 che, come modificata dalla D.C.R.T. n. 7 del 14.02.2017, propone l'algoritmo AMLETO, ovvero una serie verifiche atte a determinare un indice di valutazione sullo stato del manufatto contenente amianto.
Sulla base di detto indice di valutazione, AMLETO si possono avere 4 risultati:
- monitoraggio, ovvero ripetere il controllo l'anno successivo;
- programmare la rimozione entro 3 anni avendo tuttavia cura di effettuare ogni anno i controlli e l'eventuale sostituzione delle parti più danneggiate;
- eseguire la rimozione alla prima occasione e comunque entro un anno;
- rimozione immediata e comunque entro 6 mesi.
Prima di intervenire su i materiali contenenti amianto, occorre tuttavia sapere che è necessario adottare procedure che tutelino i lavoratori e l'ambiente.
Per questo le attuali norme, salvo particolari eccezioni, impongono la predisposizione di un piano di lavoro come previsto dalla normativa D. Lgs 81/08 e la presentazione dello stesso al PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro > vedi link) della AUSL Toscana Centro, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva e dall'applicativo SISPC (vedi link e allegati).
RIMOZIONE DI PICCOLI MANUFATTI DA PARTE DEL PROPRIETARIO
Nel caso in cui il materiale da rimuovere si trovi in una civile abitazione e sia di ridotte dimensioni (come ad esempio una piccola canna fumaria, un piccolo serbatoio o una piccola copertura in lastre) il proprietario può effettuare l'intervento anche personalmente e senza avvalersi di personale specializzato, a condizione che il materiale da smaltire non superi determinati quantitativi e che vengano adottati tutti gli accorgimenti e le precauzioni del caso.
A tale scopo sono stati predisposti appositi "kit di rimozione eternit" che permettono di portare a termine l'operazione in sicurezza, evitando e prevenendo l'eventuale dispersione di fibre di amianto.
Tali kit sono reperibili presso Alia Spa al costo di € 48.03 cad.
Per maggior informazione e dettagli vedi la "Sezione allegati" - Informativa smaltimento amianto piccoli lavori domestici.
Numero Verde Alia Spa: 800.888.333 da telefono fisso - 199.105.105 da cellulare, oppure cliccare sul link esterno "Dillo ad Alia" per scrivere un form
E' possibile effettuare segnalazioni e richieste di intervento al Comune, per manufatti in cemento amianto di proprietà di terzi, in condizioni di conservazione sospette (vedi apposito link).
N.B. Chi si sbarazza di un rifiuto contenente amianto, gettandolo nel cassonetto, piuttosto che in un terreno abbandonato, si rende responsabile di inquinamento ambientale ed e perseguibile penalmente a norma di Legge.
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