DICHIARAZIONE RESIDENZA DI CITTADINI ITALIANI PROVENIENTI DA ALTRO COMUNE.

DICHIARAZIONE RESIDENZA DI CITTADINI ITALIANI PROVENIENTI DA ALTRO COMUNE.

Ufficio: Anagrafe
Referente: Giacomo Lo Castro Luca Caradossi
Responsabile: Luca Caradossi
Indirizzo: P.zza Corsini n. 3 - 50036 Vaglia FI
Tel: 055-5002424
Fax: 055-5002425
E-mail: servizidemografici@comune.vaglia.fi.it
Orario di apertura: lunedi giovedì venerdi dalle ore 8.30-12.00 martedì ore 8.30-12.00 ore 15.00-18.00 , Giovedì dalle 15:00 alle 17:00 Mercoledì e Sabato chiusura completa.

Descrizione

Il cittadino  che chiede il trasferimento della residenza nel territorio comunale deve presentare la domanda all'Ufficio Servizi Demografici entro 20 giorni dal trasferimento.
Il responsabile delle convivenze anagrafiche (caserme, conventi, case di cura, etc.) effettua personalmente - su richiesta dell'interessato - la comunicazione del trasferimento della residenza delle persone che entrano a far parte della convivenza.
 

Modalità di richiesta

La  dichiarazione anagrafica di trasferimento può essere presentata utilizzando il modulo allegato:
•  direttamente allo sportello durante l'orario di apertura al pubblico ;
•  per raccomandata indirizzata al Comune di Vaglia, Piazza Corsini, 3, CAP 50036;
• per via telematica con una delle seguenti forme alternative tra loro:
o che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale;
o che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
o che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
o che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Requisiti del richiedente

Avere la propria dimora abituale nel Comune di Vaglia.

Documentazione da presentare

1. dichiarazione di iscrizione anagrafica;
2. documento di identità valido nel caso di presentazione della dichiarazione allo sportello, tramite fax o in via telematica (ove previsto);
3. dichiarazione relativa al titolo di occupazione dell'alloggio. (A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014 è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti il titolo di occupazione dell'alloggio. In alternativa colui che richiede la residenza deve presentare copia non autenticata del contratto di compravendita, usufrutto, locazione, comodato, che lo legittima ad abitare stabilmente nell'immobile).
4. per i cittadini comunitari ed extracomunitari l'ulteriore documentazione indicata negli appositi moduli di dichiarazione di residenza .
5. per ogni soggetto in possesso di patente di guida, è necessario allegare copia della patente, al fine di evitare problemi di aggiornamento della banca dati MCTC ;
6. per ogni soggetto proprietario di autoveicolo e/o motoveicolo o intestatario di targa di ciclomotore, è necessario allegare copia del libretto di circolazione, al fine di evitare problemi di aggiornamento della banca dati MCTC.
Per l'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli sotto indicati, gli interessati devono recarsi presso la Motorizzazione Civile (via Lucchese 160/a - tel 05530681):
- autobus
- veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate
- taxi
- veicoli adibiti a noleggio con conducente.

Iter procedura

Nel caso di trasmissione della richiesta tramite mail ordinaria, fax o in via telematica,  l'ufficio invia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, al recapito in essa indicato.
Nel caso in cui l'interessato non riceva alcuna comunicazione, è invitato ad informarsi presso l'ufficio.

Per informazioni direttamente in ufficio è obbligo prendere appuntamento.

Costi

Esente 

Tempi

TEMPI
La dichiarazione viene registrata nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento.
La residenza è comunque retroattiva, decorre cioè dalla data di presentazione. Da tale data il cittadino è cancellato dal Comune di provenienza o dall'AIRE.

Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Comune verifica i presupposti dell'iscrizione anagrafica e, in particolare, la dimora abituale. Se entro 45 giorni l'interessato non riceve una comunicazione di preavviso di rigetto dell'iscrizione anagrafica, la residenza diviene definitiva.

Informazioni

A seguito dell'iscrizione anagrafica l'interessato deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune denuncia o variazione della TARI.

Avvertenze

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014 è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti il titolo di occupazione dell'alloggio. In alternativa colui che richiede la residenza deve presentare copia non autenticata del contratto di compravendita, usufrutto, locazione, comodato, che lo legittima ad abitare stabilmente nell'immobile.

ESITO NEGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI
Se gli accertamenti svolti dall'ufficio e dalla Polizia Municipale danno esito negativo, il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione invia comunicazione all'interessato, indicando il contenuto degli accertamenti svolti. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Se le osservazioni non vengono accolte, l'iscrizione anagrafica viene meno con effetto retroattivo, vale a dire dal momento della presentazione della dichiarazione, e viene ripristinata la situazione precedente. L'interessato decade da tutti i benefici ottenuti in virtù della residenza e, se del caso,  viene denunciato all'autorità di pubblica sicurezza competente per dichiarazioni false, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

 

Normativa di riferimento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 24/12/1954 n. 1228; D.P.R. 30.5.1989 n.223; L.27.10.1988 n.47; D.L. n. 5/2012, convertito con Legge n. 35/2012; D. L. 28 marzo 2014 n. 47.
 

Reclami ricorsi opposizioni

Rimedi amministrativi e giurisdizionali:

Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.

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